Art. 35

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[1](Art. 33 T. U. 5 agosto 1927).

[2]I membri delle commissioni mobili funzionari dello Stato hanno diritto alle normali competenze loro spettanti secondo le disposizioni in vigore. Tali competenze spettano anche ai presidenti qualora si rechino insieme con la commissione fuori della propria residenza: in tal caso, pero', ad essi non spetta l'indennita' di L. 15 di cui all'articolo precedente.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art35 · fonte su Normattiva