Art. 36
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[1](Art. 35 T.U. 5 agosto 1927).
[2]Le amministrazioni dei comuni nei quali le commissioni mobili di leva debbono tenere le sedute, provvedono i locali per le sedute stesse, gli oggetti di cancelleria e quanto e' necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento dei locali suddetti.
[3]Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle amministrazioni comunali.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva