Art. 38
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[1](Art. 37 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Al consigliere di Stato ed al magistrato membri della commissione consultiva d'appello spetta per ogni seduta una indennita' di L. 25 ciascuno.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva