Art. 39
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 38 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Nelle citta' capiluogo di provincia, fatta eccezione per Zara, ha sede un ufficio di leva con competenza per tutta la provincia: esso dipende direttamente dal Ministero della guerra.
[3]L'ufficio di leva di Ancona ha competenza anche per la provincia di Zara.
[4]Il personale degli uffici di leva e' composto di commissari di leva.
[5]Agli uffici di leva delle provincie con popolazione supezione al milione di abitanti puo' essere inoltre assegnato un archivista o applicato delle amministrazioni militari.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva