Art. 39

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[1](Art. 38 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Nelle citta' capiluogo di provincia, fatta eccezione per Zara, ha sede un ufficio di leva con competenza per tutta la provincia: esso dipende direttamente dal Ministero della guerra.

[3]L'ufficio di leva di Ancona ha competenza anche per la provincia di Zara.

[4]Il personale degli uffici di leva e' composto di commissari di leva.

[5]Agli uffici di leva delle provincie con popolazione supezione al milione di abitanti puo' essere inoltre assegnato un archivista o applicato delle amministrazioni militari.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art39 · fonte su Normattiva