Art. 4
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[1](Art. 5 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte del Regio esercito coloro che, in applicazione del Codice penale comune, sono incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva