Art. 42
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[1](Art. 41 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Il 1° gennaio di ogni anno i capi delle amministrazioni comunali sono in obbligo di avvertire con apposito manifesto i giovani, i quali nell'anno incominciante compiono il diciottesimo della loro eta', che hanno il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui sono legalmente domiciliati ed i loro genitori o tutori che loro e' imposto l'obbligo di curarne l'iscrizione.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva