Art. 47
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[1](Art. 46 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove inscrizioni o cancellazioni che siano necessarie; e debbono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al precedente art. 46.
[3]Tali operazioni sono compiute a cura del capo dell'amministrazione comunale.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva