Art. 48
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 47 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Compiute le operazioni di cui al precedente articolo, la lista e' firmata dal capo dell'amministrazione comunale che ne fece l'esame e trasmessa per copia autentica al commissario capo dell'ufficio di leva, della rispettiva provincia, nei primi dieci giorni del mese di aprile.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva