Art. 49

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 48 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Dal momento della trasmissione della lista di leva al commissario di leva sino a quello della verificazione di cui all'articolo 59 il capo dell'amministrazione comunale tiene conto di tutte le mutazioni che succedono intorno alla situazione dei singoli inscritti, prende nota di ogni altra variazione a cui possa andare soggetta la lista e provvede alla inscrizione degli omessi che si presentino spontanei o vengano scoperti o denunciati.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art49 · fonte su Normattiva