Art. 5
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[1](Art. 6 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Coloro che possiedono i requisiti stabiliti dalle leggi sulla leva marittima per concorrere alla leva stessa, sono cancellati dalle liste della leva di terra ed inscritti nelle liste della leva di mare.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva