Art. 50
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[2]Sulle liste della leva in corso debbono aggiungersi:
[3]1° i rimandati per rivedibilita' o per legali motivi alla leva in corso;
[4]2° gli omessi, appartenenti alla classe di cui e' in corso la leva o a classe precedente, in qualunque modo sia venuto a constare della loro omissione;
[5]3° i cancellati, riformati o assegnati a ferma minore in leve anteriori, la cui cancellazione, riforma o assegnazione sia stata anullata a senso del successivo art. 66;
[6]4° coloro che facciano acquisto della cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di eta'.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva