Art. 50

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[1](Art. 49 T. U. 5 agosto 1927; art. 2, legge 27 giugno 1929, n. 1144).

[2]Sulle liste della leva in corso debbono aggiungersi:

[3]1° i rimandati per rivedibilita' o per legali motivi alla leva in corso;

[4]2° gli omessi, appartenenti alla classe di cui e' in corso la leva o a classe precedente, in qualunque modo sia venuto a constare della loro omissione;

[5]3° i cancellati, riformati o assegnati a ferma minore in leve anteriori, la cui cancellazione, riforma o assegnazione sia stata anullata a senso del successivo art. 66;

[6]4° coloro che facciano acquisto della cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di eta'.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art50 · fonte su Normattiva