Art. 51
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[1](Art. 4 T. U. 5 agosto 1927; art. unico R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 2293).
[2]Le classi sono chiamate alla leva nell'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il ventesimo dell'eta' loro.
[3]L'inizio delle operazioni di leva puo' essere pero' anticipato in guisa da rendere possibile l'applicazione del secondo comma dell'art. 108.
[4]Quando poi lo esigano contingenze straordinarie le classi possono essere chiamate alla leva anche prima dei termini suddetti.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva