Art. 51

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[1](Art. 4 T. U. 5 agosto 1927; art. unico R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 2293).

[2]Le classi sono chiamate alla leva nell'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il ventesimo dell'eta' loro.

[3]L'inizio delle operazioni di leva puo' essere pero' anticipato in guisa da rendere possibile l'applicazione del secondo comma dell'art. 108.

[4]Quando poi lo esigano contingenze straordinarie le classi possono essere chiamate alla leva anche prima dei termini suddetti.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art51 · fonte su Normattiva