Art. 52
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[1](Art. 50 T. U. 5 agosto 1927).
[2]La leva si opera in due periodi di tempo.
[3]Nel primo periodo, la cui durata e' stabilita dal Ministro per la guerra, ha luogo la sessione ordinaria, nella quale i consigli di leva, o, in loro rappresentanza, le commissioni mobili, procedono all'esame personale ed all'arruolamento degli inscritti assegnandoli alla ferma di leva cui abbiano titolo.
[4]Nel secondo periodo, che dura fino all'apertura della leva successiva, i consigli di leva, convocati in sedute straordinarie, procedono all'esame personale ed all'arruolamento degli inscritti pei quali tali operazioni non poterono aver luogo durante la sessione ordinaria, ed assegnano a ferma minore gli arruolati che comprovino di avervi titolo dopo la chiusura della sessione stessa.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva