Art. 54
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[1](Art. 52 T. U. 5 agosto 1927).
[2]I commissari di leva fanno pubblicare in tutti i comuni della rispettiva provincia il manifesto firmato dal presidente del consiglio di leva col quale si ordina la leva e si indicano il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno dal consiglio di leva o dalle commissioni mobili le operazioni per ciascun comune.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva