Art. 56

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 54 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Alle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva hanno obbligo di intervenire, nei giorni designati, tutti indistintamente gli inscritti, fatta eccezione per coloro che siano affetti dalle deformita' insanabili di cui all'art. 76 e per coloro che debbono essere rimandati giusta il successivo art. 63 e salve, poi, pei residenti all'estero, le disposizioni che specialmente li riguardano. I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti, giusta l'articolo 189.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art56 · fonte su Normattiva