Art. 57
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[1](Art. 55 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Gli inscritti di leva per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla commissione mobile, ovvero titar+(pei residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia) al consiglio di leva, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva