Art. 60

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[1](Art. 58 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Il consiglio di leva o la commissione mobile aggiunge sulla lista di ciascun comune i nomi di coloro che i capi delle amministrazioni comunali hanno ulteriormente inscritto e cancella i nomi di coloro la cui inscrizione riconosca irregolare.

[3]Cancella inoltre gli inscritti che debbono concorrere alla leva marittima a senso del testo unico delle relative disposizioni legislative.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art60 · fonte su Normattiva