Art. 61
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[1](Art. 60 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Il consiglio di leva o la commissione mobile, dopo effettuate le operazioni di cui agli articoli 59 e 60, procede all'esame personale degli inscritti secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista di leva, pronunciando:
[3]l'esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni prevedute dall'art. 4 della presente legge;
[4]la riforma o la rivedibilita' di coloro che si trovino nelle condizioni a tal uopo previste dal Capo IV della presente legge;
[5]l'arruolamento di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare, con dichiarazione di limitata idoneita' per quelli fra essi che si trovino nelle condizioni a tale effetto previste negli elenchi di cui all'art. 75;
[6]l'assegnazione alle ferme minori per coloro che siano arruolati, e che si trovino nei casi previsti dal Capo V della presente legge, salvo, per la competenza delle commissioni mobili, quanto e' prescritto dal precedente art. 32.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva