Art. 63

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[1](Art. 62 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Gli inscritti che per qualsiasi legale motivo non possono presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve susseguenti fino a che sia cessato il motivo che dette luogo al loro rimando.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art63 · fonte su Normattiva