Art. 64
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[1](Art. 63 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Gli inscritti i quali all'atto del concorso alla leva risultino arruolati volontari nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica o negli altri corpi il cui servizio equivale, per gli effetti della ferma di leva, a quello prestato nel Regio esercito, o vi servano in virtu' di Regio decreto, sono considerati aver soddisfatto l'obbligo della leva.
[3]Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva