Art. 65
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[1](Art. 59 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Il presidente del consiglio o della commissione mobile di leva alla fine di ciascuna seduta invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbano concorrere alla leva, e sulle osservazioni dei capi delle amministrazioni comunali o degli inscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva