Art. 67

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 65 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Allorquando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino ricorso ai magistrati ordinari sulla legalita' del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di eta', di diritti civili o di filiazione, saranno tenuti sospesi a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza.

[3]Se il giudizio sara' protratto oltre la chiusura della leva in corso, i ricorrenti saranno rimandati alla leva successiva in attesa dell'esito del giudizio.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art67 · fonte su Normattiva