Art. 67
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[1](Art. 65 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Allorquando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino ricorso ai magistrati ordinari sulla legalita' del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di eta', di diritti civili o di filiazione, saranno tenuti sospesi a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza.
[3]Se il giudizio sara' protratto oltre la chiusura della leva in corso, i ricorrenti saranno rimandati alla leva successiva in attesa dell'esito del giudizio.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva