Art. 68
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[1](Art. 66 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Le questioni di cui al precedente articolo 67, anche se trattisi di inscritti arruolati dalle commissioni mobili di leva, sono giudicate in via d'urgenza dal tribunale nella cui giurisdizione siede il consiglio di leva, in contraddittorio del commissario di leva.
[3]La decisione del tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento. Contro la stessa e' ammesso il rimedio di appello e contro la pronuncia della Corte di appello e' dato il rimedio in Cassazione.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva