Art. 69

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[1](Art. 67 T. U. 5 agosto 1927).

[2]L'ufficiale membro del consiglio di leva o della commissione mobile somministra al comandante del distretto militare gli elementi che, secondo le decisioni del detto consiglio o della detta commissione, debbono servire alla formazione dei ruoli dei giovani per i quali fu pronunciato l'arruolamento.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art69 · fonte su Normattiva