Art. 69
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 67 T. U. 5 agosto 1927).
[2]L'ufficiale membro del consiglio di leva o della commissione mobile somministra al comandante del distretto militare gli elementi che, secondo le decisioni del detto consiglio o della detta commissione, debbono servire alla formazione dei ruoli dei giovani per i quali fu pronunciato l'arruolamento.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva