Art. 70
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 68 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Il consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere le incombenze affidategli dalla legge.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva