Art. 71
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[1](Art. 69 T. U. 5 agosto 1927).
[2]A richiesta del presidente del consiglio di leva, il Ministro per la guerra puo' prolungare la sessione ordinaria allorche' le operazioni relative non siansi potute compiere nel termine stabilito.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva