Art. 74
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[1](Art. 71 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Gli inscritti di leva sono dopo l'arruolamento mandati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono pero' anche essere immediatamente inviati sotto le armi.
[3]Debbono in ogni caso essere mandati sotto le armi subito dopo l'arruolamento i renitenti arruolati i quali non siano stati assegnati alla ferma minore di terzo grado, ovvero non abbiano titolo a dispensa od esenzione dalla prestazione del servizio.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva