Art. 76

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[1](Art. 73 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Il consiglio di leva o la commissione mobile potra' riformare senza esame personale i giovani i quali facciano risultare, per mezzo del capo dell'amministrazione comunale e nei modi determinati dal regolamento, di essere affetti da deformita' che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell'arte, dichiararsi evidentemente insanabili.

[3]Tali deformita' sono descritte negli elenchi delle infermita' che esimono dal servizio militare, di cui al precedente articolo 75.

[4]Nei casi dubbi e ogni qualvolta sorga sospetto di frode il consiglio di leva o la commissione mobile dovra' procedere all'esame personale dell'inscritto.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art76 · fonte su Normattiva