Art. 76
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[1](Art. 73 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Il consiglio di leva o la commissione mobile potra' riformare senza esame personale i giovani i quali facciano risultare, per mezzo del capo dell'amministrazione comunale e nei modi determinati dal regolamento, di essere affetti da deformita' che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell'arte, dichiararsi evidentemente insanabili.
[3]Tali deformita' sono descritte negli elenchi delle infermita' che esimono dal servizio militare, di cui al precedente articolo 75.
[4]Nei casi dubbi e ogni qualvolta sorga sospetto di frode il consiglio di leva o la commissione mobile dovra' procedere all'esame personale dell'inscritto.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva