Art. 77

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[1](Art. 74 T. U. 5 agosto 1927).

[2]Gli inscritti che risultino affetti da debolezza non grave di costituzione o da infermita' presunte sanabili sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre pero' il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di eta'. Se, dopo cio', risultino tuttora inabili, sono riformati.

[3]Gli inscritti affetti da infermita' presunte sanabili in breve spazio di tempo possono peraltro essere semplicemente rimandati a speciali sedute suppletive.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art77 · fonte su Normattiva