Art. 77
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[1](Art. 74 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Gli inscritti che risultino affetti da debolezza non grave di costituzione o da infermita' presunte sanabili sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre pero' il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di eta'. Se, dopo cio', risultino tuttora inabili, sono riformati.
[3]Gli inscritti affetti da infermita' presunte sanabili in breve spazio di tempo possono peraltro essere semplicemente rimandati a speciali sedute suppletive.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva