Art. 79
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[1](Art. 76 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Il limite di statura per la idoneita' al servizio militare nel Regio esercito e' di un metro e cinquanta centimetri.
[3]Gli inscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e quarantotto centimetri ma non raggiungano quella di un metro e cinquanta centimetri, sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre pero' il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di eta'. Se, dopo cio', non abbiano ancora raggiunta la detta statura, sono riformati.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva