Art. 8

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[1](Art. 1 legge 27 giugno 1929, n. 1144.

[2]Gli inscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di loro eta', salvo, per gli ufficiali e i sottufficiali e per i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art8 · fonte su Normattiva