Art. 8
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[1](Art. 1 legge 27 giugno 1929, n. 1144.
[2]Gli inscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di loro eta', salvo, per gli ufficiali e i sottufficiali e per i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva