Art. 80
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 77 T. U. 5 agosto 1927).
[2]Il consiglio di leva o la commissione mobile rilascia ad ogni inscritto riformato o rimandato quale rivedibile la dichiarazione di riforma o quella di rivedibilita'.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva