Art. 81

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[1](Art. 78 T. U. 5 agosto 1927).

[2]L'autorita' militare ha facolta' di pronunciare la riforma o la dichiarazione di idoneita' limitata in base agli elenchi di cui al precedente art. 75 a riguardo dei militari sotto le armi o in congedo o dispensati dal presentarsi alle armi quali residenti all'estero; come pure di pronunciare in base agli stessi elenchi e nei limiti di cui all'art. 77 la rivedibilita' dei militari sotto le armi che risultino temporaneamente inabili, ovvero di collocarli in licenza straordinaria per il tempo necessario.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art81 · fonte su Normattiva