Art. 83
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Nel caso di esigenze straordinarie i riformati possono, con Regio decreto, essere chiamati a revisione. Questa si effettua con le stesse norme stabilite dalla presente legge per la chiamata a visita delle classi di leva.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva