Art. 84
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[2]Le ferme di leva si distinguono, in ordine decrescente di durata, in ferma ordinaria e ferme minori di primo, secondo e terzo grado.
[3]La durata della ferma ordinaria e delle ferme minori risulta dall'art. 110.
[4]La ferma ordinaria e' attribuita agli arruolati che non abbiano titolo all'assegnazione a ferma minore.
[5]Le ferme minori possono essere attribuite agli inscritti di leva arruolati che si trovino nelle condizioni di famiglia indicate negli articoli 86, 87 e 88, sotto le condizioni di cui all'art. 111 e salvo in ogni caso il disposto del 1° comma dell'art. 112.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 20 marzo 1936 · versione 0 su Normattiva