Art. 86
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[2]Hanno titolo alla ferma minore di 3° grado gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:
[3]1° primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o piu' figli, di nazionalita' italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o piu' figli nati vivi e vitali di nazionalita' italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;
[4]2° figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalita' italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;
[5]3° figlio che sia unico maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo;
[6]4° figlio che sia unico maschio di padre vivente di oltre 64 anni di eta', il quale abbia una o piu' figlie viventi;
[7]5° figlio primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo, il quale abbia viventi altri figli maschi;
[8]6° figlio primogenito di padre vivente di oltre 64 anni di eta', il quale abbia viventi altri figli maschi;
[9]7° figlio unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni di eta';
[10]8° figlio che sia unico maschio di madre vedova, inabile a lavoro proficuo;
[11]9° figlio che sia unico maschio di madre vedova, la quale abbia una o piu' figlie viventi;
[12]10° figlio primogenito di madre vedova, la quale abbia viventi altri figli maschi;
[13]11° figlio unico superstite di madre vedova;
[14]12° nipote unico di avo inabile a lavoro proficuo, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;
[15]13° nipote unico di ava vedova, la quale non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;
[16]14° nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni ne' figlie o nipoti nubili maggiorenni;
[17]15° nipote primogenito di avo di oltre 64 anni di eta', il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, ne' figlie o nipoti nubili maggiorenni;
[18]16° nipote primogenito di ava vedova, la quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, ne' figlie o nipoti nubili maggiorenni;
[19]17° primogenito di fratelli orfani di padre e di madre, purche' non abbia fratelli o sorelle nubili maggiorenni;
[20]18° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, minorenni nubili, o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;
[21]19° orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo, purche' non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;
[22]20° orfano di entrambi i genitori, che sia fratello unico di sorelle consanguinee orfane soltanto del padre, minorenni nubili, o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia;
[23]21° orfano di entrambi i genitori, che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre, purche' non esistano sorelle consanguinee nubili maggiorenni;
[24]22° figlio di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermita' contratte a causa di servizio militare;
[25]23° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermita' contratte a causa di servizio militare;
[26]24° figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;
[27]25° fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.
[28]Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 22°, 23°, 24° e 25° sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 20 marzo 1936 · versione 0 su Normattiva