Art. 87
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[1](Art. 5 Legge 8 gennaio 1931, n. 3, modificato dalla legge 19 maggio 1932, n. 510).
[2]Hanno titolo alla ferma minore di 2° grado gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:
[3]1° unico nato di padre vivente di oltre 64 anni di eta';
[4]2° unico nato di madre vedova;
[5]3° figlio di militare pensionato per ferite od infermita' riportate a causa di servizio militare;
[6]4° fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermita' riportate a causa di servizio militare;
[7]5° nipote unico di avo di oltre 64 anni di eta', che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;
[8]6° figlio unico di padre vivente con figlie minorenni nubili o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia e purche' i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a L. 18.000;
[9]7° figlio primogenito di padre vivente, che non abbia figli maschi maggiorenni o fieglie nubili maggiorenni e a condizione che i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a lire 18.000;
[10]8° primo nato o unico nato maschio da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati, maschi o femmine, dello stesso parto sia tuttora vivente;
[11]9° inscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno arruolato con ferma ordinaria;
[12]10° figlio di militare morto sotto le normi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare:
[13]11° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;
[14]12° militare ammogliato o vedovo con prole;
[15]13° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunti obblighi speciali titar+(arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito titar+(parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva.
[16]Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 3° e 4° del presente articolo, sono equiparati ai pensionati per causa di servizio militare i pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 20 marzo 1936 · versione 0 su Normattiva