Art. 88
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[1](Art. 6 Legge 8 gennaio 1931, n. 3, modificato dalla legge 19 maggio 1932, n. 510).
[2]Hanno titolo a ferma minore di 1° grado gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:
[3]1° fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;
[4]2° fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 1° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva; 3° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali titar+(arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purche' abbia cessato dal servizio da non piu' di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito titar+(parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;
[5]4° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 2° e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 20 marzo 1936 · versione 0 su Normattiva