Art. 89

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[1](Art. 2 R. decreto 8 novembre 1928, n. 2430).

[2]Se le condizioni di cui al n. 1° dell'art. 86 non possano far beneficiare il primogenito per essersi verificate posteriormente ai termini indicati nell'art. 94, la ferma minore spettera' al primo figlio che concorra alla leva immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni stesse.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art89 · fonte su Normattiva