Art. 9
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[1](Art. 9 e art. 88 T. U. 5 agosto 1927).
[2]L'obbligo di servizio si soddisfa dai militari parte sotto le armi e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.
[3]Quella parte dell'obbligo di servizio che si compie sotto le armi costituisce la ferma.
[4]E' ferma di leva quella che si compie per chiamata d'autorita'; ferma speciale quella che si compie per propria elezione.
[5]Dopo compiuta la ferma di leva o la ferma speciale, possono verificarsi volontarie prestazioni di servizio alle armi per rinuncie al congedamento, per riassoldamenti, per rafferme o per nuove ferme in seguito a riammissioni o riassunzioni in servizio.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva