Art. 90

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[1](Art. 11 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).

[2]L'assegnazione a ferma minore per uno dei titoli di cui ai nn. 22° 23°, 24° e 25° dell'art. 86; 3°, 4°, 9°, 10° 11° e 13° dell'art. 87; 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 88, e' consentita quando nessun fratello vivente dell'inscritto, di eta' inferiore a 40 anni, abbia di fatto fruito di ferma minore di secondo e terzo grado, oppure abbia a suo tempo goduto di uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del Regio esercito titar+(2a e 3a categoria, ferma ridotta, ferma eventualmente abbreviata, ferma minima, ferma riducibile).

[3]Non si terra' conto pero' di tali benefici e ferme minori concessi a fratelli, che prestarono servizio alle armi per almeno un anno.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art90 · fonte su Normattiva