Art. 91
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[1](Art. 12 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).
[2]Allo scopo di costituire titolo all'assegnazione a ferma minore, debbono considerarsi non esistenti in famiglia:
[3]1° gli affetti da infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo;
[4]2° gli irreperibili dei quali non si siano piu' avute notizie da almeno tre anni dopo la loro partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza nel Regno, purche' cio' risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri Reali;
[5]3° le donne nubili maggiorenni che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva