Art. 92

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[1](Art. 86 T. U. 5 agosto 1927).

[2]I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'assegnazione a ferma minore per i titoli relativi al padre o alla madre di cui nei precedenti art. 86 e 87, nonche' per quelli di cui ai nn. 1° e 2° dell'art. 86 ed 8° dell'art. 87, alla condizione pero' che non esistano figli legittimi o legittimati del genitore comune, e, per i titoli relativi alla madre, che essa sia nubile o vedova.

[3]Si deve pero' tener conto dei figli naturali riconosciuti in tutti i casi, quando dalla loro nascita o dalla loro sopravvivenza derivi titolo a ferma minore.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art92 · fonte su Normattiva