Art. 94

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[1](Art. 13 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).

[2]I titoli a ferma minore, che possono essere validamente invocati, sono i seguenti:

[3]1° quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale l'inscritto concorra per ragione di eta' o per legittimo rimando oppure che si verificano durante la leva stessa o successivamente, finche' il militare presti normalmente servizio alle armi;

[4]2° quelli che si verificano nel periodo in cui il militare presta servizio alle armi per arruolamento volontario, purche' esistenti nel giorno fissato per l'apertura della leva della sua classe di nascita o sorti dopo tale data e previo proscioglimento dalla ferma speciale contratta;

[5]3° quelli che si verificano nel periodo in cui il militare fruisce del ritardo della presentazione alle armi o del rinvio ad altra chiamata, sempreche', se sorti dopo il tempo in cui egli avrebbe prestato normalmente servizio alle armi, derivino da modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia.

[6]L'assegnazione a ferma minore e' pronunciata dal Consiglio o dalle Commissioni mobili di leva sulla produzione di documenti autentici.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 10 giugno 1935 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art94 · fonte su Normattiva