Art. 96
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[1](Art. 7 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).
[2]La ferma minore non chiesta per qualsiasi motivo a favore del militare che ne aveva titolo, puo' essere accordata ad un fratello consanguineo, purche' il militare sia tuttora ascritto al Regio esercito, alla Regia marina o alla Regia aeronautica ed abbia prestato o presti servizio con ferma ordinaria.
[3]E' produttiva di effetti, a senso del comma precedente, la rinuncia alla conseguita ferma minore, purche' avvenga prima dell'inizio della ferma stessa e concorra il consenso della persona di cui al successivo art. 98.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 20 marzo 1936 · versione 0 su Normattiva