Art. 97

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[1](Art. 8 Legge 8 gennaio 1931, n. 3).

[2]L'assegnazione a ferma minore nei casi di cui ai nn. 2° del-l'art. 86; 9° e 13° dell'art. 87; 1°, 2° e 4° dell'art. 88 e nel caso dell'art. 96 e' soggetta a revocazione fino al congeda-mento dei militari con ferma ordinaria della classe cui appartiene l'inscritto, se per qualsiasi motivo il fratello non compia la ferma cui e' vincolato.

[3]Entro lo stesso termine e' soggetta a revocazione l'assegnazione a ferma minore pronunciata in favore di un militare che sia incorso nelle sanzioni penali di cui all'art. 7 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224.

Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-08;1332~art97 · fonte su Normattiva