Art. 99
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 1 Legge 29 dicembre 1930, n. 1759).
[2]L'istruzione premilitare ha lo scopo di fornire al Regio esercito, alla Regia marina e alla Regia aeronautica, al momento della chiamata alle armi, reclute che abbiano gia' avuta una prima preparazione al servizio militare.
Testo vigente dal 18 ottobre 1932 al 1 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva