Art. 10
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[1]L'obbligo del servizio militare si soddisfa nel modo seguente:
- a)dalla data della leva fascista all'atto della chiamata alle armi, nell'ambito delle organizzazioni del Regime;
- b)dall'atto della chiamata alle armi, fino al compimento della ferma di leva, e, posteriormente, durante gli eventuali richiami per istruzione o per mobilitazione, nel quadro delle forze armate;
- c)per il rimanente periodo di tempo in congedo illimitato, salvo gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge sulla istruzione post-militare.
[2]Quella parte dell'obbligo di servizio che si compie sotto le armi costituisce la ferma.
[3]E' ferma di leva quella che si compie per chiamata d'autorita' allo scopo di prima e generale istruzione militare; ferma speciale quella che si compie per propria elezione.
[4]Dopo compiuta la ferma di leva o la ferma speciale, possono verificarsi volontarie prestazioni di servizio alle armi per rinunzie al congelamento, per riassoldamenti, per rafferme o per nuove ferme in seguito a riammissioni o riassunzioni in servizio.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva