Art. 100
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Le norme per l'applicazione delle disposizioni relativo all'istruzione premilitare sono emanate per decreto Reale, di concerto col Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva