Art. 101

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[1]La chiamata alle armi ha luogo per ordine del Ministro per la guerra, normalmente nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il ventunesimo di eta'.

[2]E' pero' in facolta' del Ministro per la guerra di anticipare la chiamata stessa al ventesimo anno di eta', e, quando speciali circostanze lo esigano, di rinviare parzialmente o totalmente la chiamata alle armi al 22° anno di eta'.

[3]In contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art101 · fonte su Normattiva