Art. 101
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]La chiamata alle armi ha luogo per ordine del Ministro per la guerra, normalmente nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il ventunesimo di eta'.
[2]E' pero' in facolta' del Ministro per la guerra di anticipare la chiamata stessa al ventesimo anno di eta', e, quando speciali circostanze lo esigano, di rinviare parzialmente o totalmente la chiamata alle armi al 22° anno di eta'.
[3]In contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva